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Articolo 159 (Rimozione e blocco dei veicoli)
l. Gli organi di poliziadi cui all'articolo 12dispongono la rimozione dei veicoli:
nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
nei casi di cui agli articoli 157comma 4 e 158commi 12 e 3;
in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozionein relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione e consentitoanche previo spostamento del veicoloil blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruotesenza onere di custodiale cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non e consentita ogni qual volta i1 veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1ai sensi delle norme del capo Isezione IIdel titolo VI.
5. Gli organi di polizia possonoaltresìprocedere alla rimozione dei veicoli in sostaove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della stradasentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'articolo 15 del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982n.915.



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